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Fondo MISE (art. 1, co. 54, L. n. 147/2013)

 

Garanzia Credimpresa con Fondo rischi MISE

 

 L’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi.

Con Decreto del 03 gennaio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, finanzia la costituzione presso i Confidi di un apposito fondo rischi che gli stessi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Le garanzie, fino al 80%, possono essere concesse per operazioni di finanziamento destinate a: 
a) Investimenti;  b) Attivo circolante (ad esempio: pagamento a fornitore, acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti, fido cassa, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine, ecc.); c) Aumento di capitale. 

Destinatarie degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le PMI e i liberi professionisti  operativi nel territorio Italiano che possiedono i seguenti requisiti:  a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;  b) PMI operanti in tutti i settori di attività economica;  c) Le imprese non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l’apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.

 

Obblighi informativi d.lgs 33/2013

Ai sensi del d.lsg 33/2013, Credimpresa Soc. Coop. è tenuto alla pubblicazione degli elenchi, periodicamente aggiornati, relativi ai beneficiari di agevolazioni a valere sui fondi pubblici gestiti.

(a titolo di esempio non esaustivo)

 

Legge XX / Fondo XX

Elenco dei beneficiari delle agevolazioni – Aggiornato il gg/mm/aaaa

Ragione sociale / Denominazione dell’impresa

Partita IVA / Codice Fiscale dell’Impresa

Data delibera di concessione della garanzia

Importo garantito

Data delibera di concessione del finanziamento garantito da parte dell’istituto di credito

Entità dell’agevolazione ottenuta

Tipo agevolazione

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE OPERAZIONI CONCESSE AL 24/05/2023

 

MODELLO OPERATIVO

Normativa di riferimento

L’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, l’adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).

Con decreto 3 gennaio 2017 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale.

Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Con decreto direttoriale 20 luglio 2017 sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda per le operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell’art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Soggetti Ammissibili

Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi sono concesse in favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica.

I soggetti beneficiari finali non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l’apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.

Tipologia di Agevolazione

L’agevolazione connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi di cui al decreto e il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale che sarà determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.

Tale agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.

 

Obbligo di trasparenza dell’aiuto individuale

In data 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Si precisa che tutti i soggetti che gestiscono fondi pubblici, al fine del della trasparenza e di cumulo delle agevolazioni individuali, sono obbligati a registrare sul RNA -Registro Nazionale degli Aiuti tutti gli aiuto individuale concesso indicando anche i beneficiari. Pertanto la concessione della garanzia sul finanziamento richiesto sarà reso pubblico sul RNA a cui sarà abbinato un codice identificativo dell’aiuto COR/VAR (per approfondimenti si veda il sito pubblico www.rna.gov.it ).

 

Oggetto della garanzia

Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento destinate a: Investimenti; attivo circolante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento a fornitore, acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti, fido cassa, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine, ecc.); aumento di capitale.

Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo MISE non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo L. 662.

Durata del finanziamento

La durata delle operazioni garantite sarà regolata dalle convenzioni ordinarie con le banche

Percentuale di garanzia prestata da Credimpresa

La garanzia non può superare l’80% del prestito concesso all’impresa dall’Istituto di Credito.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate, devono essere presentate, unitamente alla documentazione obbligatoria richiesta, su apposita modulistica predisposta da Credimpresa.

Scadenza

L’attività di concessione di garanzie da parte di CREDIMPRESA SOC. COOP. a valere sul fondo

rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi medesimo e, comunque, non oltre il

31 dicembre del settimo anno successivo alla data di adozione del decreto di concessione.

Valutazione della domande

L’esame della domanda da parte di Credimpresa è effettuata secondo l’ordine di arrivo. Credimpresa può richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta. L’analisi tecnica della domanda ai fini dell’ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri: verifica dei requisiti di ciascun destinatario degli aiuti; idoneità finanziaria dell’impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza; idoneità della struttura dell’impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l’ultimo bilancio approvato; idoneità tecnica dell’operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d’impresa. Credimpresa invierà specifica comunicazione al richiedente sull’esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all’istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall’impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo nazionale di cui al presente avviso.

Cessazione e Revoca

L’agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito. La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l’estinzione.

La garanzia di credito è, invece, revocata quando: sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell’agevolazione; l’agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.

 

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